Fatturazione elettronica per gli ottici: tra divieti ed obblighi
Anche nel 2020 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, come spiegato in questo post.
L’obbligo di fatturazione elettronica è invece in vigore per:
- Fatture alle aziende (B2B), avendo cura di non inserire dati sensibili, come da Interpello 307/2019;
- Fatture PA;
- Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, il divieto di fatturazione elettronica termina il 31/12/2020, ma non sono stati superati i rilievi del Garante privacy, per cui è lecito aspettarsi un’estensione al 2021. Depone in tal senso anche il Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020, che definisce le regole e adegua le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria per l’anno 2021. L’Art. 8 (Semplificazione degli adempimenti fiscali) statuisce che le trasmissioni dei dati previste nel Decreto assolvono anche agli obblighi di invio dei dati delle fatture relative a spese sanitarie, per le quali vige il divieto di fatturazione elettronica.
Ciclo passivo (fatture ricevute)
L’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori degli ottici è entrato in vigore il I gennaio 2019.
Pertanto, già dal 2019 gli ottici devono ricevere le fatture elettroniche tramite un canale telematico, come, ad esempio, FOCUS FE.
Il nuovo tracciato della fattura elettronica
Con il provvedimento n. 166579/2020 del 30/04/2020 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1).
Tale tracciato può essere utilizzato facoltativamente dal 01/10 al 31/12/2020, mentre diverrà obbligatorio dal 01/01/2021.
Ecco le principali modifiche apportate:
- nuovi codici del campo Tipo Documento;
- nuovi codici Natura.
Nuovi codici Tipo documento
Le specifiche hanno introdotto 11 nuovi codici per il campo Tipo documento, che nella maggior parte dei casi sono facoltativi anche nel 2021.
I nuovi codici Tipo documento consentono di tracciare in modo più accurato alcune operazioni, di includere dati che permettono la compilazione della dichiarazione precompilata IVA e di evitare l’esterometro.
FOCUS 10 10.8.56 gestisce i nuovi tipi di documento, ma occorre concordare con il Commercialista l’utilizzo di buona parte dei codici, in quanto hanno la funzione di integrare elettronicamente le fatture del ciclo passivo (es.: TD16 – reverse charge interno, TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, – TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari, ecc…).
Nuovi codici Natura
Per tutte le operazioni senza addebito dell’IVA occorre indicare la “Natura”, ovvero il motivo per cui l’imposta non viene applicata.
A differenza dei codici Tipo documento, i nuovi codici per il campo Natura sono sempre obbligatori dal I gennaio 2021.
In particolare, sono stati introdotti:
- 2 nuovi codici N2 (Operazioni non soggette);
- 6 nuovi codici N3 (Operazioni non imponibili);
- 9 nuovi codici N6 (Inversione contabile).
Le prestazioni professionali dei centri ottici sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.
Se le fatture per prestazioni professionali vengono emesse nei confronti delle aziende (B2B) vige l’obbligo di fatturazione elettronica, come da Interpello 307/2019.
Il codice Natura per le operazioni esenti rimane N4, come nelle specifiche precedenti, per cui nel 2021 non ci saranno variazioni nelle procedure di emissione di tali fatture elettroniche.
Altre novità contenute nel tracciato
Tra le altre novità introdotte, ricordiamo:
- Tipo Ritenuta: sono stati introdotti 4 nuovi codici;
- Modalità di pagamento: è stato aggiunto il codice MP23 relativo al pagamento PagoPA;
- Importo del bollo facoltativo: nei casi in cui è prevista l’imposta di bollo, rimane obbligatorio indicare “Sì” nel campo Dati Bollo, ma diventa facoltativo indicare l’importo, che per le fatture è sempre di 2 euro.
Le nostre soluzioni i centri ottici
FOCUS 10 opera tenendo conto dei divieti ed obblighi in essere, per cui emette fattura cartacea per le fatture da trasmettere al Sistema TS e fattura elettronica negli altri casi.
Il modulo per la fatturazione elettronica FOCUS FE, che include un portale per gestire lo scambio dei file-fattura XML con il Sistema di Interscambio, integra in modo semplice l’emissione, la trasmissione, la ricezione e conservazione a norma delle fatture elettroniche nelle procedure di FOCUS usate quotidianamente.
Gli ottici che non attivano il modulo FOCUS FE possono comunque esportare i file-fattura XML dal programma per importarli in piattaforme esterne per la fatturazione elettronica.
Per saperne di più, contattaci tramite questo form, chiamaci al numero 0422.445442, oppure richiedi il DEMO gratuito di FOCUS 10.
Post aggiornato il 06/11/2020