Bonus Vista: indicazioni per gli ottici

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Bonus Vista: indicazioni per gli ottici

Cos’è il Bonus Vista

Il Bonus Vista è un contributo in forma di voucher una tantum di € 50,00 per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive a favore di membri di nuclei familiare con ISEE inferiore a €10.000 annui. Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni persona del nucleo familiare. Le istruzioni dettagliate per richiedere il Bonus Vista sono illustrate nel Manuale per il beneficiario.

In estrema sintesi, i beneficiari possono scegliere tra due modalità di accesso al contributo:

  • rimborso di € 50 per acquisti già effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. Il rimborso viene erogato direttamente sul conto corrente specificato dal richiedente nell’Area riservata ai beneficiari; pertanto, non è richiesto alcun adempimento agli ottici per gli occhiali e lenti a contatto forniti prima del 5 maggio 2023;
  • voucher del valore di € 50 per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati (l’elenco è disponibile qui: Dove usare il buono).

Il voucher viene emesso contestualmente alla domanda on line ed è immediatamente spendibile in un’unica soluzione (non è previsto resto). Se il beneficiario acquista un bene di prezzo inferiore a € 50,00, non potrà riutilizzare l’importo residuo.

Il Bonus Vista viene erogato fino ad esaurimento dei fondi previsti dal comma 438 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero 5 milioni di euro per ciascun anno – 2021 – 2022- 2023*.

Le principali funzionalità del portale Bonus Vista

Il portale www.bonusvista.it comprende un’Area Beneficiario, in cui gli aventi diritto possono richiedere il rimborso o il voucher, e un’Area Esercente, in cui gli esercenti con codice Ateco autorizzato possono registrare i propri punti vendita, validare i buoni e accedere ad una serie di servizi nell’Area Riservata. Il partner tecnologico del Ministero della Salute è Sogei (Società Generale d’Informatica), che gestisce anche il Sistema di Interscambio e il Sistema Tessera Sanitaria.

Nella parte pubblica dell’Area esercente del portale (non è necessario effettuare il Login) è disponibile la guida al Bonus Vista per gli esercenti, che, oltre a illustrare il DM 21 ottobre 2022, spiega molto dettagliatamente come registrarsi al portale e come utilizzarne le funzionalità.

I centri ottici possono decidere di iscriversi o meno al portale, ma, se aderiscono e vengono inclusi nell’elenco online Dove usare il buono, hanno l’obbligo di accettare i buoni presentati dai beneficiari.

Come trasmettere le fatture al Sistema Tessera Sanitaria

Quando un beneficiario del Bonus Vista presenta il voucher per ottenere il contributo, l’ottico, dopo averlo validato sul portale, deve emettere fattura cartacea e trasmettere la spesa al Sistema Tessera Sanitaria. Per consentire l’invio al Sistema TS di tali fatture, il Decreto MEF 22/12/2022 (G.U. 11 gennaio 2023) ha integrato le specifiche tecniche definite dal DM 19 ottobre 2020.

Su sollecitazione di AssoSoftware, il MEF ha pubblicato dei chiarimenti su come inviare il Bonus Vista nella sezione FAQ del portale Sistema TS:

“La fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento.

Pertanto, […omissis] l’ottico, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura (o scontrino) il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente, da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”. […omissis].”

Il nostro gestionale FOCUS rel. 10.11.08 semplifica ed automatizza la gestione delle forniture con il “Bonus Vista” e trasmette al Sistema TS le spese sostenute dai contribuenti nel 2023  rispettando le regole definite dal MEF. La guida dedicata alla gestione del Bonus Vista è già disponibile in Bludata QUICK.

Come chiedere il rimborso dei buoni riscossi

Per ogni buono riscosso, agli ottici viene riconosciuto un credito che deve essere comunicato al Ministero della Salute tramite un documento XML che rispetti i tracciati Fattura PA. Come specificato nelle Linee guida per la fatturazione del Bonus Vista, “nonostante il nome “fattura”, i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione del reddito.” Infatti, la documentazione della vendita ai fini fiscali avviene tramite la fattura cartacea che viene trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria (si veda il paragrafo precedente).

Come specificato a pag. 2 delle Linee guida, il termine ultimo per la “fatturazione” dei buoni validati è il 31 marzo 2024 (Art. 8, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022).

Il modulo FOCUS FE – Fattura PA del nostro gestionale FOCUS 10, opportunamente configurato, è in grado di emettere e trasmettere al Sistema di Interscambio i file XML per richiedere il rimborso dei voucher a Consap. Gli ottici che non hanno attivato FOCUS FE possono comunque emettere la “fattura” tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” oppure delegando tale attività al proprio Commercialista.

* Per maggiori informazioni sul Bonus Vista, rimandiamo al chiaro comunicato del Ministero della Salute: “Bonus vista”: online la piattaforma per richiedere la nuova misura di sostegno

Maria Chiara Visentin
visentin@bludata.com

Direttore Commerciale di Bludata Informatica