
L’ottico non deve emettere fattura elettronica per le spese da inviare al Sistema TS
L’evoluzione del quadro normativo nelle ultime settimane
Riportiamo qui di seguito la sintesi degli interventi normativi che hanno modificato l’ambito di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli ottici.
- 15/11: il Garante privacy ha emanato un Provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel quale ha rilevato che l’obbligo di fatturazione elettronica “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”.
- 13/12: il Decreto fiscale 2019 ha esonerato gli ottici dall’obbligo di fatturazione elettronica per l’anno 2019 per le sole fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Questa formulazione lasciava aperti dei dubbi su come operare in caso di Opposizione da parte dei contribuenti.
- 20/12: il Garante privacy ha intimato all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni adeguate agli operatori sanitari “affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”
- 23/12: il Senato ha approvato la Legge di bilancio 2019, che vieta all’ottico di emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi per Opposizione da parte del contribuente.