FOCUS RT: interfaccia ai Registratori telematici

FOCUS RT si collega alle Stampanti telematiche native dei più noti produttori per emettere i documenti commerciali.

Le Stampanti telematiche native sono le versioni più evolute dei Registratori telematici e sono state studiate per gli esercenti che devono dialogare con le casse in rete in modo bidirezionale tramite i software gestionali, come gli ottici e i farmacisti.

 

FOCUS RT dialoga con i Registratori telematici ma non può inviare i corrispettivi, in quanto le normative in vigore consentono la trasmissione dei dati solo tramite Registratore telematico.

focus-10-modulo-rt

Invio telematico dei corrispettivi: lo stato attuale dell’evoluzione normativa

Dal I gennaio 2021 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri si applica alla generalità dei commercianti al minuto, tra cui gli ottici.

Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite un Registratore telematico o usando la procedura online dell’Agenzia delle Entrate.

Il Registratore telematico (RT)

Il Registratore telematico (RT) è un’evoluzione del vecchio misuratore fiscale che, alla chiusura giornaliera, elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, predispone un file XML, lo sigilla elettronicamente per garantirne l’autenticità e procede con l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni assicurando sicurezza ed inalterabilità.

I Registratori telematici devono essere installati, attivati, associati alla Partita IVA del centro ottico e messi in servizio da laboratori e tecnici abilitati dall’Agenzia delle Entrate.

 

Per informazioni sulle procedure di accreditamento e di censimento dei Registratori telematici, visitate l’homepage della sezione Corrispettivi del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il Documento commerciale

Il Registratore telematico emette un nuovo tipo di documento, definito documento commerciale, che sostituisce gli scontrini e le ricevute fiscali.
In ogni caso, rimane l’obbligo per l’ottico di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente.

Così come il “vecchio” scontrino fiscale “parlante”, il documento commerciale diviene idoneo alla detrazione delle spese sanitarie se contiene il Codice Fiscale del consumatore.
Quindi non cambiano le procedure di raccolta dei dati per l’emissione dei documenti commerciali integrati con il Codice Fiscale del consumatore: è indispensabile leggere il barcode sul retro della Tessera Sanitaria.

Il documento commerciale può essere emesso con il Registratore telematico, il Server RT o tramite una procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

La lotteria degli scontrini e i centri ottici

Dopo una serie di posticipi, il I febbraio 2021 ha preso avvio la lotteria degli scontrini.

Il provvedimento n. 351449 del 11/11/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della lotteria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui gli ottici.
In estrema sintesi, gli ottici possono trasmettere alla lotteria i dati dei corrispettivi delle spese detraibili solo se il consumatore chiede che venga acquisito il codice lotteria invece del codice fiscale, rinunciando quindi alla detrazione delle spese.

Ad esempio, se il cliente acquista una soluzione unica per lenti a contatto e vi chiede di leggere il suo codice lotteria, con questa scelta rinuncia alla detrazione della spesa; in seguito all’acquisizione del codice lotteria, il Registratore telematico trasmetterà i dati dello scontrino per la partecipazione alle estrazioni.
Invece, se un cliente acquista due confezioni di lenti a contatto e vi porge la tessera sanitaria, ha diritto alla detrazione della spesa e, pertanto, non può partecipare alla lotteria.
Ovviamente il consumatore ha sempre la facoltà di partecipare alla lotteria per i beni non detraibili (es.: occhiali da sole).

Dal I gennaio 2022 obbligo di utilizzo del tracciato XML 7.0

Dal I gennaio 2022 i corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi con il tracciato XML 7.0.

Le nuove specifiche, superando alcune limitazioni della versione 6.0, hanno introdotto molte novità, tra cui una nuova gestione degli acconti, dei buoni, degli omaggi e dei corrispettivi non riscossi, gli arrotondamenti per i pagamenti in contanti (Art. 13 quater del Decreto Legge n. 50/2017), la distinzione tra cessione di beni e prestazioni di servizi.L’aggiornamento del tracciato ha comportato anche alcune modifiche al layout del documento commerciale al fine di renderlo più leggibile e ridurre il consumo di carta.

Corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria al I gennaio 2024

Il Decreto Milleproroghe 2023 ha spostato al gennaio 2024 l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i Registratori telematici.

Pertanto, entro il 31/12/2023 tutti i Registratori telematici dovranno essere riconfigurati per inviare i dati all’endpoint del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Il cambio di endpoint (dal portale Fatture e corrispettivi al portale Sistema TSNON implica il venir meno dell’obbligo di trasmettere le spese sanitarie detrabili al Sistema TS tramite il software gestionale (o altre soluzioni) con le tempistiche e i tracciati definiti dal Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020.

Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, l’invio delle spese al Sistema TS avviene con un flusso dati aggiuntivo e separato rispetto a quello dei corrispettivi giornalieri. Infatti, le nuove specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi non fanno riferimento al “flusso unico” al Sistema TS prospettato in precedenza dalla Ragioneria Generale dello Stato.