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Categoria: Adempimenti

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Ottici e Sistema Tessera Sanitaria: domande, risposte e …soluzioni

Perché gli ottici devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire nel 730 precompilato le spese sanitarie detraibili sostenute dai contribuenti nei centri ottici.

Questi dati vengono trasmessi dagli ottici al portale Sistema Tessera Sanitaria, che li «consolida» e li comunica all’Agenzia delle Entrate, che successivamente mette il 730 precompilato a disposizione dei contribuenti.

Quali dati devono essere trasmessi e quando?

Devono essere comunicati i dati delle spese detraibili (Dispositivi medici e prestazioni professionali) documentate con fattura, scontrino “parlante” (ovvero integrato con il codice fiscale del contribuente) e ricevute.

Non c’è un obbligo sulla periodicità di invio dei dati; occorre però rispettare il termine ultimo, ovvero il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il documento che attesta la spesa detraibile sostenuta dal contribuente.

Ad esempio, per i documenti contenenti spese detraibili emessi nell’anno 2018, il termine ultimo per la trasmissione, in assenza di proroghe, è il 31/01/2019.

Ovviamente non è consigliabile attendere gli ultimi giorni del mese di gennaio 2019 per inviare i dati.

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Ottici e fatturazione elettronica: tra obblighi e divieti

Negli ultimi due mesi la fatturazione elettronica attiva per gli ottici è stata oggetto di più interventi normativi e regolatori: dall’obbligo per tutte le fatture emesse si è passati ad un esonero parziale, divenuto divieto con la Legge di Bilancio del 30/12/2018.

Quali sono gli obblighi effettivamente in vigore per l’anno 2019? Quali i divieti?

Divieto di fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria

Nel 2019 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi per Opposizione da parte del contribuente.

Obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica rimane in vigore per:

  • Fatture alle aziende (B2B);
  • Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
  • Fatture del ciclo passivo (fatture ricevute dai fornitori).
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L’ottico non può emettere fattura elettronica per le spese da inviare al Sistema TS

L’evoluzione del quadro normativo nelle ultime settimane

Riportiamo qui di seguito la sintesi degli interventi normativi che hanno modificato l’ambito di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli ottici.

  • 15/11: il Garante privacy ha emanato un Provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel quale ha rilevato che l’obbligo di fatturazione elettronica “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”.
  • 13/12: il Decreto fiscale 2019 ha esonerato gli ottici dall’obbligo di fatturazione elettronica per l’anno 2019 per le sole fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Questa formulazione lasciava aperti dei dubbi su come operare in caso di Opposizione da parte dei contribuenti.
  • 20/12: il Garante privacy ha intimato all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni adeguate agli operatori sanitari “affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”
  • 30/12: la Legge di bilancio 2019 (comma 53) ha vietato all’ottico di emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi per Opposizione da parte del contribuente.

In sintesi…

Nel 2019 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le spese da trasmettere al Sistema Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi di Opposizione del contribuente.

L’obbligo di fatturazione elettronica rimane dunque in vigore per:

  • Fatture alle aziende (B2B);
  • Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria;
  • Fatture del ciclo passivo (fatture ricevute dai fornitori).
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L’ottico non deve emettere fattura elettronica per le spese da inviare al Sistema TS

L’evoluzione del quadro normativo nelle ultime settimane

Riportiamo qui di seguito la sintesi degli interventi normativi che hanno modificato l’ambito di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli ottici.

  • 15/11: il Garante privacy ha emanato un Provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel quale ha rilevato che l’obbligo di fatturazione elettronica “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”.
  • 13/12: il Decreto fiscale 2019 ha esonerato gli ottici dall’obbligo di fatturazione elettronica per l’anno 2019 per le sole fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Questa formulazione lasciava aperti dei dubbi su come operare in caso di Opposizione da parte dei contribuenti.
  • 20/12: il Garante privacy ha intimato all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni adeguate agli operatori sanitari “affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”
  • 23/12: il Senato ha approvato la Legge di bilancio 2019, che vieta all’ottico di emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi per Opposizione da parte del contribuente.
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Fatturazione elettronica: in attesa di indicazioni sulle prestazioni sanitarie

Il 15/11 il Garante privacy ha emanato un Provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel quale rileva che l’obbligo di fatturazione elettronica “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”.
Per rispondere ad una parte dei rilievi del Garante sono stati presentati degli emendamenti al Decreto fiscale 2019, che il 13 dicembre è stato convertito in legge.
In estrema sintesi, il Decreto fiscale esonera parzialmente gli ottici dall’obbligo di fatturazione elettronica per l’anno 2019.
Tale esclusione riguarda infatti solamente le fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.

Il 20/12 il Garante privacy si è espresso in relazione all’Opposizione da parte dei contribuenti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, intimando all’Agenzia delle Entrate di “dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”
In altre parole, si profila un divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, anche se i dati non vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

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Fattura elettronica: cosa fare in caso di “scarto”

La Notifica di scarto

Come spiegato in questo articolo, la fattura elettronica è un documento informatico in formato XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, che transita attraverso il Sistema di interscambio e da questo viene recapitato al destinatario.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, Il Sistema di Interscambio (SDI) effettua una serie di controlli.
Ad esempio, controlla se il file XML contiene le informazioni obbligatorie, verifica la partita IVA di emittente e destinatario (il codice fiscale per i consumatori) e la correttezza dei dati indicati (coerenza tra imponibili, aliquote IVA ed imposte indicate).

In caso di mancato superamento dei controlli, lo SDI “scarta” la fattura, in quanto presenta errori formali o incongruenze.
La fattura “scartata” dallo SDI si considera non emessa ai fini fiscali (sostanzialmente, non esiste).

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Fatturazione elettronica: possibile esonero parziale per gli ottici

Il 15/11 il Garante privacy ha emanato un Provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel quale rileva che l’obbligo di fatturazione elettronica “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per rispondere ad una parte dei rilievi del Garante sono stati presentati degli emendamenti al Decreto Legge 119/2018.

In estrema sintesi, qualora il Decreto fosse convertito in legge, gli ottici sarebbero parzialmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nell’anno 2019.
Tale esclusione riguarderebbe infatti solamente le fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.

L’obbligo di fatturazione elettronica rimarrebbe dunque in vigore per:
– Fatture alle aziende (B2B)
– Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria
– Fatture del ciclo passivo (fatture ricevute dai fornitori)

Rimane aperta la questione di come operare in caso di Opposizione da parte dei contribuenti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Importante!
Il Decreto Legge è in fase di conversione.
Attualmente sono ancora in vigore le norme che obbligano l’ottico ad emettere fattura elettronica dal I gennaio 2019.

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